Università degli Studi di Napoli Federico II

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CORSO DI PERFEZIONAMENTO

SAPERI STORICI E NUOVE TECNOLOGIE


Regolamento

 

Art. 1       È istituito il Corso di Perfezionamento in Saperi storici e nuove tecnologie presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il corso è rivolto ai giovani laureati in materie umanistiche che intendano acquisire una conoscenza teorica e pratica delle applicazioni informatiche alla ricerca e alla didattica dei saperi storici, in anni in cui le reti telematiche stanno trasformando profondamente le scienze della cultura. Il corso si propone quindi di promuovere non una generica alfabetizzazione informatica, ma competenze specialistiche nel campo dell’integrazione tra tecnologie digitali e discipline storiche, ormai indispensabili a quanti operano nelle istituzioni culturali pubbliche e private (università, scuola, archivi, biblioteche, musei, fondazioni, …) che a diverso titolo concorrono alla elaborazione/trasmissione della memoria e dei saperi storici, così come alla conservazione/fruizione del patrimonio archivistico e bibliotecario.

Art. 2       La direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore”, in via Marina 33, 80133 Napoli. Il Dipartimento è responsabile della gestione amministrativa del corso, ivi compresa la riscossione del contributo. Qualora il corso sia riattivato per l’anno accademico successivo, gli eventuali fondi residui saranno riassegnati al Corso stesso. In caso contrario resteranno a disposizione del Dipartimento.

Art. 3       Il Corso ha la durata di un anno, con un impegno orario di 100 ore.

Art. 4       I titoli richiesti per l'ammissione al corso sono:

  1. Laurea in Storia, Lettere, Filosofia, Lingue, Conservazione dei Beni culturali, Discipline arte musica e spettacolo, Magistero;

  2. Laurea in Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, Scienze politiche, Giurisprudenza, Sociologia, Economia e commercio, Architettura, purché conseguita con tesi in discipline storiche;

  3. Diplomi universitari di area umanistica.

Art. 5       Il corso si articola in tre percorsi: storico, archeologico e archivistico-bibliotecario, per dare risposte diversificate a esigenze formative solo in parte coincidenti. Ciascun percorso è costituito da un modulo generale comune ai tre percorsi e da un modulo specialistico, in cui vengono approfondite problematiche peculiari alle applicazioni informatiche in storia, in archeologia e nel settore archivistico-bibliotecario. Il modulo generale consta di 25 ore di teoria e di 16 ore di esercitazioni; ciascun modulo specialistico di 10 ore di teoria e di 29 ore di esercitazioni. Per tutti e tre i curricula è inoltre prevista la frequenza di 20 ore di tirocinio presso enti pubblici e imprese, con le quali vengono stipulate anno per anno apposite convenzioni. La durata complessiva di ciascun percorso è quindi di 100 ore. La frequenza è obbligatoria e comunque non inferiore all'80% delle ore complessive.

Art. 6      Il numero degli ammessi al corso è fissato in 66: 22 per il percorso storico, 22 per il percorso archeologico e 22 per il percorso archivistico-bibliotecario. Le domande di iscrizione verranno esaminate da un'apposita commissione composta dal Direttore e da almeno altri due membri designati dal Consiglio del Corso, che provvederanno a stilare una graduatoria di merito sulla base di una valutazione comparativa dei titoli dichiarati nella domanda e/o di un colloquio orale. Le modalità di ammissione e di iscrizione verranno indicate nell’apposito bando. 
Il Consiglio del corso delibera anno per anno se attivare o meno tutti e tre i percorsi. Qualora il numero degli ammessi a un percorso dovesse essere inferiore a 15, il Consiglio del corso ha facoltà di deliberare la sospensione del percorso. È altresì rimessa al Consiglio del Corso l’attivazione, di anno in anno, delle materie del perfezionamento. 

Art. 7       L’importo del contributo di iscrizione al Corso è di L. 900.000 (novecentomila). Alle spese complessive del Corso di perfezionamento si provvede, oltre che con i contributi ordinari e straordinari dell’università, con i fondi all’uopo destinati da Enti Pubblici, Organismi della CEE ed Enti privati.

Art. 8      Il consiglio del corso può proporre la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati, anche per l'utilizzazione di strutture extra-universitarie.

Art. 9      Costituiscono il Consiglio del Corso i professori e i ricercatori dell’Ateneo, in numero non inferiore a cinque, che partecipano all’attività didattica del Corso. Essi eleggono tra i propri membri un Direttore che è nominato con decreto del Rettore. 
Ai professori e ricercatori in servizio presso l’Ateneo possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi esclusivamente nel quadro dei programmi di incentivazione della docenza attivati dall’Ateneo.
Ai professori e ricercatori di altra Università e agli esperti esterni che partecipano all’attività didattica del Corso si applicano le norme relative agli artt. 28, 29, 30, 32, 33 e 34 del D.R. n. 3736 del 29.10.99.
La copertura finanziaria relativa ai contratti seminariali di cui al comma 3 del presente articolo deriverà dalla contribuzione degli iscritti al Corso nonché da altre attribuzioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 10     Al termine del Corso il Direttore presenta alla Facoltà una relazione sull’attività svolta e, quale delegato del Rettore, dopo opportuna verifica, rilascia ai partecipanti l’attestato di frequenza al Corso.