Deposito legale: cambiano modalità, tempi e tipologia dei documenti
- Legge n. 106 del 15.4.2004 - "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico".
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 - Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico.
Emanato con D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006 - G.U. n. 191 dell'8 agosto 2006.
Entrato in vigore il 2 settembre 2006. - Decreto Ministeriale, del 28 dicembre 2007 - G.U. n. 34 del 14 febbraio 2008.
La normativa apporta sostanziali modifiche alle modalità e ai tempi del deposito legale, individua i nuovi soggetti che ne hanno l’obbligo (art. 3 Legge n. 106/2004), gli istituti destinatari, nonché le tipologie di documenti destinati al deposito legale (art. 4 legge n. 106/2004), con la finalità di costituire un archivio nazionale ed uno regionale della produzione editoriale (art 1 legge n. 106/2004).
Con il Decreto firmato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, in data 28 dicembre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 14 febbraio 2008, vengono individuati gli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale.
Diviene ora più agevole il deposito legale anche delle banche dati e dei documenti diffusi attraverso reti telematiche. Non è più necessario stamparli per effettuarne il deposito, presso le istituzioni preposte, secondo le procedure tradizionalmente previste per le pubblicazioni cartacee.